STATUTO

STATUTO

"CASA DEI RAGAZZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita la Società Cooperativa denominata "CASA DEI RAGAZZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", alla quale si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

ART. 2

La Cooperativa ha sede nel Comune di Montemurlo (PO).

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

ART. 3

La società ha la durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici). La durata potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea, anche prima della scadenza.

SCOPO - OGGETTO

ART. 4

La Cooperativa si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi.

La Cooperativa si ispira ai principi di mutualità, solidarietà, democraticità, impegno; si prefigge l'equilibrio di responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa intende assicurare ai soci lavoratori, tramite la gestione in forma associata della azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, compatibilmente con la salvaguardia della competitività dell'azienda sul mercato. La società si avvarrà pertanto prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci, pur potendo svolgere la propria attività anche con terzi.

Secondo quanto indicato nel 6^ principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, intende cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa, pertanto, potrà assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma in cooperative, consorzi, società od enti anche di capitali, non però ai fini del collocamento nei confronti del pubblico.

ART. 5

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso:

1) assistenza a domicilio, tramite i propri soci, ai bambini, garantendone la sorveglianza e la cura, tenendo presenti gli importanti aspetti educativi, esistenti nel rapporto bambino-educatore;

2) assistenza a domicilio, tramite i propri soci, agli anziani, agli handicappati ed invalidi;

3) assistenza ai degenti di ospedali e case di cura ed agli ospiti di case di riposo, di centri diurni, di centri sociali e luoghi di villeggiatura;

4) servizi di trasporto persone con mezzi idonei di proprietà o in uso della cooperativa, nonché di accompagnamento minori, handicappati ed invalidi;

5) gestione di asili nido;

6) attività socio educative, tramite i propri soci, a favore di soggetti portatori di handicap finalizzate alla socializzazione, alla pre-formazione e alla formazione professionale, nonché alla integrazione scolastica e alla fruizione del tempo libero;

7) gestione, tramite i propri soci, di case famiglia e centri diurni per minori, handicappati psico-fisici e soggetti con disagio sociale.

Tali servizi saranno svolti con la volontà di concorrere, grazie all'esperienza che i soci matureranno, al miglioramento delle condizioni in cui versa il settore dell'assistenza ed al conseguimento della sua riforma.

La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto, stipulare convenzioni e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi.

La Cooperativa si propone di gestire e/o progettare: ritrovi, centri sociali, centri di soggiorno e riabilitazione diurni e/o notturni, per minori, invalidi, anziani ed handicappati, soggetti emarginati o con disagio sociale; studi professionali, sanitari e/o parasanitari; mense, provvedendo alla promozione ed organizzazione di occasioni di incontro, di laboratori, spettacoli, giochi educativi, proiezioni. Tali attività potranno effettuarsi anche nell'ambito della scuola, dei quartieri o frazioni, delle case di riposo.

I servizi di cui sopra potranno essere forniti sia a soggetti privati che a Enti Pubblici.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 142 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma:

a) subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge;

b) autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale;

c) in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La Cooperativa organizza il servizio e la distribuzione del lavoro.

Il ricavato dell'attività svolta dai soci cooperatori è conferito alla Cooperativa.

La Cooperativa, quale attività non prevalente, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali; il tutto nel rispetto dei limiti di legge.

Per il perseguimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà realizzare altre iniziative utili al raggiungimento degli stessi, ricercando una collaborazione positiva con enti pubblici e, in particolare, con altre Cooperative Sociali e con Associazioni di Volontariato presenti sul territorio con comunanza di obiettivi.

Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà effettuare, solo tra i soci, la raccolta di prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento interno e comunque nel rispetto delle norme di legge e delle deliberazioni del Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio tempo per tempo vigenti. I finanziamenti così effettuati dai soci saranno inderogabilmente infruttiferi di interessi.

E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma.

SOCI

ART. 6

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Ove il numero dei soci divenga inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci sia le persone fisiche che le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci persone fisiche possono essere:

a) soci lavoratori;

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente.

Sono soci lavoratori le persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che siano capaci di agire, che esercitino arti o mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa.

Sono soci volontari le persone fisiche che prestano la loro opera gratuitamente, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici. Il loro numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci.

ART. 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta con i seguenti dati ed elementi:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza, quanto alle persone fisiche; denominazione sociale, sede ed oggetto sociale, data e stato di costituzione, durata e numero dei soci, quanto agli enti e comunque alle persone giuridiche;

b) l'entità della quota che si intende sottoscrivere, che non dovrà comunque mai essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo o successivamente determinata, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto della Cooperativa e i regolamenti interni;

e) impegno al versamento della tassa di ammissione;

f) indicazione dell'effettiva attività svolta o della natura degli studi effettuati, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute, nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali deve dichiarare di avere preso visione.

Alla domanda di ammissione di enti e/o persone giuridiche vanno allegati copia dello statuto vigente, estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione ed ogni altro documento richiesto dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione viene comunicata al socio con mezzi che garantiscano le prove dell’avvenuto ricevimento e diventa efficace col pagamento della tassa di ammissione.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la Cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo art.19.

ART. 8

I soci sono obbligati:

1) all'immediato versamento della tassa di ammissione, che non sarà restituita in alcun caso;

2) a versare le quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;

3) ad osservare lo Statuto, i Regolamenti interni e le delibere assunte dall'assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;

4) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento approvato dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;

5) ad astenersi da ogni attività che sia comunque contraria agli interessi della Cooperativa.

I soci inoltre:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

ART. 9

E' fatto divieto ai soci lavoratori di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali e che esplichino attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

ART. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro (subordinato, autonomo o di altra natura) sia cessato per qualsiasi motivo;

c) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività lavorativa in cooperativa, con un preavviso di tanti giorni quanti previsti dal C.C.N.L. applicabile, ovvero, in caso di rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, di tanti giorni quanti indicati nel contratto individuale. Il mancato preavviso darà luogo ad una penale corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso non effettuate.

Le modalità per l'esercizio del recesso e la decorrenza degli effetti dello stesso sono disciplinati dall'art. 2532 c.c..

Spetta al Consiglio d'Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

ART. 12

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci che siano stati dichiarati interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 6, nonchè dei soci che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro, che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori, ovvero di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano comunque raggiunto l'età pensionabile oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'assemblea ha la facoltà di escludere dalla decadenza i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite d'età pensionabile o che si trovino nelle condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

ART. 13

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);

b) che senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

d) che venga a trovarsi in una delle situazione di incompatibilità previste dall'art. 9;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'art. 1455 C.C.;

g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;

i) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

l) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della Cooperativa.

ART. 14

L'esclusione e la decadenza diventano efficaci, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.

ART. 15

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, allo scioglimento del rapporto sociale per recesso, decadenza o esclusione consegue la risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente art. 7.

ART. 16

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.

ART. 17

La quota sociale non è trasmissibile per causa di morte.

In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto alla liquidazione delle quote secondo le disposizioni di cui all'art. 18.

Tuttavia gli eredi del socio defunto che siano provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società potranno subentrare nella partecipazione del socio deceduto osservando la procedura di ammissione di cui al precedente art. 7.

ART. 18

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

ART. 19

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, approvato dall’assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. I ristorni saranno attribuiti ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità dell'attività prestata dal socio nei confronti della Cooperativa, secondo regole modalità che saranno definite in apposito regolamento approvato ai sensi dell'art.2521, ultimo comma, c.c..

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonchè il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l’assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Ai soci volontari spetterà unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.

ART. 20

In momenti di speciale difficoltà i soci lavoratori possono validamente rinunciare a parte delle loro spettanze nell'interesse della Cooperativa, previa delibera dell'assemblea.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 21

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e illimitato e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

b) dalla riserva ordinaria;

c) da eventuali riserve straordinarie, formate, tra l'altro, dalle tasse di ammissione e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti;

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita sociale né all'atto del suo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904, e successive modifiche.

ART. 22

Le quote sottoscritte dai soci potranno essere versate a rate e precisamente:

a) almeno il 10% (dieci per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione, e comunque nel termine massimo di due anni.

ART. 23

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

ART. 24

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale devono essere indicati specificamente i criteri seguiti dal Consiglio d'Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella relazione suddetta gli amministratori illustrano altresì le ragioni delle deliberazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito delle quote sottoscritte e versate.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto, destinandolo:

a) al fondo di riserva legale nella misura prevista dalla legge;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, e comunque in misura non superiore a quella stabilita dalla legge;

e) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Nel caso di residui passivi l’assemblea delibera sulla copertura delle perdite a norma di legge.

ASSEMBLEE

ART. 25

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci le materie di cui all’art. 2479, secondo comma, c.c..

Le decisioni dei soci sono assunte in sede assembleare.

ART. 26

La convocazione dell'assemblea è fatta a cura del Consiglio di Amministrazione con avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono le prove dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza presso il domicilio risultante dal libro dei soci.

L'avviso dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco degli argomenti da trattare; potrà essere prevista anche la data e l'ora per l'eventuale assemblea in seconda convocazione, che dovrà avvenire almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l’assemblea si reputa regolarmente costituita e la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa, in proprio o per delega, l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove in Italia.

L’assemblea si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

- sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) gli eventuali luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

ART. 27

L'assemblea:

1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;

2) procede alla nomina delle cariche sociali;

3) determina la misura dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci;

4) approva i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto;

5) approva i programmi predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

6) determina annualmente l'ammontare della tassa di ammissione;

7) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 3 aprile 2001 n. 142;

8) delibera, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d’apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

9) delibera sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento della società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;

10) delibera su quant'altro riservato alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto ovvero sottoposto al suo esame dagli amministratori.

ART. 28

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, per i quali occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti medesimi.

ART. 29

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o per divisione.

ART. 30

Hanno diritto al voto i soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato può rappresentare fino ad un massimo di tre soci. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. La Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative regionali cui la Cooperativa aderisce potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto al voto.

ART. 31

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'amministratore più anziano di età o in difetto da un socio eletto dall'assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un segretario designato dagli intervenuti che, ove necessario, nominerà anche due scrutatori.

Il Presidente dell’assemblea verifica la regolare costituzione della stessa, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell’assemblea ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalle norme di legge. Si applica l’art. 2375 c.c..

Il verbale dell’assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

AMMINISTRAZIONE

ART. 32

La società può essere amministrata o da un Amministratore Unico oppure da più amministratori da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette).

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea dei soci e possono anche non essere soci. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci lavoratori e volontari.

ART. 33

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

ART. 34

L'organo amministrativo della società è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di deliberare il compimento di tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto riservano all'assemblea dei soci. A titolo meramente esemplificativo, spetta pertanto all'organo amministrativo:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) redigere i bilanci;

c) compilare i regolamenti interni;

d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività, fra i quali, tra l'altro, vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione, comprese locazioni finanziarie presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie relative anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti, effetti cambiari e cartolari in genere;

e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l’attività sociale e stipulare relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;

g) conferire procure speciali e nominare un direttore e/o una direzione tecnico-operativa, determinandone le funzioni e le responsabilità (della quale direzione, nel caso di Consiglio di Amministrazione, fa parte di diritto il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione);

h) assumere e licenziare il personale della cooperativa fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci.

ART. 35

Ove siano nominati più amministratori questi costituiscono il Consiglio di Amministrazione e le decisioni saranno adottate collegialmente, secondo la disciplina degli articoli seguenti.

I soci possono peraltro decidere che l'amministrazione sia affidata agli amministratori nominati in via disgiuntiva o congiuntiva. In tali casi si applicheranno rispettivamente gli artt. 2257 e 2258 del codice civile.

Restano comunque attribuite alla competenza collegiale dell'organo amministrativo le attività e le decisioni ad esso riservate dalla legge.

ART. 36

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori delegati, oppure ad un Comitato Esecutivo, salvo quelle non delegabili per legge. Le cariche di Presidente o di Vice Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile e opportuno, oppure quando gli sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Le convocazioni sono fatte con avviso comunicato con mezzi che garantiscano le prove dell’avvenuto ricevimento almeno un giorno prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, purchè siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà esser dato atto nei relativi verbali:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- sia possibile identificare con certezza tutti i partecipanti;

- sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese a maggioranza dei voti dei presenti, salvo che la legge richieda maggioranze più elevate.

Le votazioni sono palesi.

Di ogni riunione sarà redatto verbale che sarà trascritto nel libro delle adunanze del Consiglio, firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 37

La cessazione e la sostituzione degli Amministratori sono regolate dagli artt. 2385 e 2386 del Codice Civile.

ART. 38

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

La decisione di nomina può stabilire peraltro che il potere di rappresentanza spetti solo ad alcuni di essi, ovvero prevedere che, nel caso in cui il potere di amministrazione sia esercitato congiuntamente o disgiuntamente, analogamente sia esercitato il potere di rappresentanza, ferma rimanendo la prescrizione di cui all'art. 2475 bis, ultimo comma, c.c..

Ove l'amministrazione sia esercitata collegialmente dal Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita al Presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega agli stessi conferita.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutte le sue attribuzioni e funzioni spettano al Vice Presidente.

ART. 39

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio. L'assemblea può inoltre attribuirgli un'indennità annuale.

Spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti ai consiglieri per la loro attività collegiale. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale (ove nominato), determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

CONTROLLO DEI SOCI - REVISORE - COLLEGIO SINDACALE

ART. 40

I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione, sopportandone le relative spese.

ART. 41

Per il controllo legale dei conti, i soci possono deliberare la nomina di un revisore o di un Collegio Sindacale, ai quali spetteranno le competenze ed i poteri previsti in materia di società per azioni.

Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, aventi i requisiti di legge.

Al revisore ed al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni dettate in materia di società per azioni anche in relazione ai requisiti, alle cause di ineleggibilità e di decadenza, alla durata della carica ed a quant'altro non previsto nel presente articolo.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’art. 2477 c.c..

Al momento della nomina del Collegio Sindacale l'assemblea delibererà se attribuire ad esso anche il controllo contabile della società.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 42

La società si scioglie per le cause indicate dall'art.2545 duodecies c.c..

L'assemblea dei soci, con le maggioranze previste dal precedente art.28, secondo comma, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, ed alla determinazione dei loro poteri e dei loro compensi in conformità a quanto prescritto dall'art.2487 c.c.

ART. 43

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11, primo e quinto comma, della legge 31 gennaio 1992, n.59.

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 44

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonchè per le controversie promosse da Amministratori e Sindaci o instaurate contro di loro, con esclusione in ogni caso di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatoria del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell’arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale adotterà la procedura irrituale per la soluzione della controversia con giudizio secondo diritto.

Le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il Collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 45

Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla predisposizione di eventuali regolamenti interni richiamati dal presente Statuto o dalla normativa vigente, o di altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della società. I regolamenti saranno sottoposti all'assemblea dei soci e da questa approvati con le maggioranze previste dal precedente art.28, secondo comma.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare l'assemblea dei soci per la modificazione del presente statuto, una volta accertato il venir meno dei presupposti previsti dal secondo comma dell'art.2519 c.c., con la conseguente obbligatoria applicazione della normativa sulle società per azioni.

ART. 46

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme vigenti del codice civile e delle leggi speciali in materia di cooperazione, nonchè, in quanto compatibili e fino a quando ricorreranno le condizioni previste nel suddetto art.2519, secondo comma, c.c., le norme sulla società a responsabilità limitata.

     IN ORIGINALE FIRMATO

     LUANA COLZI

     PATRIZIA DE LUCA NOTAIO